All'art. 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile.";
- b)al comma 2 le parole: "non e' revocabile" sono sostituite dalle seguenti: "e' trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno";
- c)al terzo periodo del comma 4 le parole: "e relativi termini" sono sostituite dalle seguenti: "e relativi termini iniziali".
Testo vigente dal 27 giugno 1996
