Art. 6 — Contabilità separata
Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilita' separata sono tenute altresi':
- a)alla separazione dei conti interni corrispondenti alle attivita' distinte;
- b)alla corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi, sulla base di principi di contabilita' dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;
- c)alla chiara definizione dei principi di contabilita' dei costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilita' separata predispongono una relazione sui sistemi di contabilita' dei costi applicati, da tenere a disposizione della Commissione europea. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attivita' non disciplinate da norme comunitarie specifiche e fanno salvi gli obblighi imposti dal trattato o da tali norme specifiche.
Testo vigente dal 27 novembre 2003
