Sono escluse dagli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 5 e 7, comma 1, le assegnazioni di risorse effettuate dai poteri pubblici nei confronti degli enti di seguito indicati:
- a)la Banca d'Italia;
- b)gli enti creditizi pubblici, in relazione ai depositi di fondi pubblici effettuati dai poteri pubblici alle normali condizioni di mercato;
- c)le imprese pubbliche, per quanto riguarda la prestazione di servizi che non sono atti ad incidere sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri;
- d)le imprese pubbliche il cui fatturato netto totale annuo non ha raggiunto 40 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari precedenti quello dell'assegnazione o dell'utilizzazione delle risorse. Per gli enti creditizi pubblici, questa soglia corrisponde ad un bilancio totale pari a 800 milioni di euro. Sono escluse dagli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, le imprese di seguito indicate:
- a)le imprese la cui prestazione di servizi non e' atta ad incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri;
- b)le imprese il cui fatturato netto totale annuo e' stato inferiore a 40 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari precedenti l'esercizio in cui fruiscono di un diritto speciale o esclusivo riconosciuto ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato CE, o in cui sono incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Per gli enti creditizi pubblici questa soglia corrisponde ad un bilancio totale di 800 milioni di euro;
- c)le imprese che sono state incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE se gli aiuti di Stato che ricevono in qualsivoglia forma, sia contributi, sia sussidi, sia indennizzi, sono stati fissati per un periodo appropriato con una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.
Testo vigente dal 27 novembre 2003
