Art. 1 — Definizione di impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilita' separata", ogni impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o e' incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceve compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che esercita anche altre attivita';».
Testo vigente dal 10 dicembre 2007
