Ai fini del presente decreto si intendono per:

  • a)"poteri pubblici", le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici;
  • b)"impresa pubblica", ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprieta', di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina;
  • c)"imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero", tutte le imprese la cui principale area di attivita', corrispondente almeno al 50 per cento del fatturato annuo totale, rientra nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nell'allegato sezione D - attivita' manifatturiere, da sottosezione DA a sottosezione DN compresa, della classificazione NACE (Rev 1), annesso al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita' economiche nelle Comunita' europee, e successive modifiche;
  • d)"impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilita' separata", ogni impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o e' incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceve compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che esercita anche altre attivita';
  • e)"attivita' distinte", da un lato, le attivita' relative ai prodotti o servizi per i quali ad un'impresa sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero relative ai servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa e' stata incaricata e, dall'altro, le attivita' relative a ogni altro prodotto o servizio svolte dall'impresa medesima;
  • f)"diritti esclusivi", i diritti riconosciuti ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riserva alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facolta' di prestare un servizio o esercitare un'attivita';
  • g)"diritti speciali", i diritti riconosciuti ad un numero limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una determinata area geografica, congiuntamente o disgiuntamente:
  • 1)limita a due o piu', senza osservare criteri di oggettivita', proporzionalita' e non discriminazione, il numero delle imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attivita';
  • 2)designa, senza osservare detti criteri, varie imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o esercitare una data attivita';
  • 3)conferisce, senza osservare detti criteri, ad una o piu' imprese determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti, che pregiudicano in modo sostanziale la capacita' di ogni altra impresa di prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attivita' nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti;
  • h)"direttiva", la direttiva 80/723/CEE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;
  • i)"trattato" e' il trattato istitutivo della Comunita' europea.

Testo vigente dal 25 dicembre 2007

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Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 2003 al 25 dicembre 2007. 16 parole tolte, 17 parole aggiunte.

d) "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilita' separata", ogni impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi riconosciuti aggiunto: da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o tolto: sia aggiunto: e' incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato tolto: che riceve inaggiunto: , che riceve compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi tolto: aiuti di Stato in qualsiasi forma, sia contributi, sia sussidi, sia indennizzi, e che esercita anche altre attivita';

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-11;333~art2 · fonte del testo

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