Art. 12 — Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione
Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 11, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell'invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attivita' intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta'. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta della meta'. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 14, comma 1, si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicate le misure operative relative alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Testo vigente dal 25 marzo 2023 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →
