Capo IV – Ulteriori disposizioni per l'efficace attuazione
- Art. 12 — Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione
- Art. 13 — Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione
- Art. 14 — Registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione
- Art. 15 — Scambio di informazioni