Art. 6 — Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione

Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce l'indirizzo di ciascuna proprieta' inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile e' ubicato. Per ogni venditore che e' un'entita' e che ha effettuato oltre duemila attivita' pertinenti di locazione di beni immobili in relazione a una proprieta' inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestino che la proprieta' inserzionata appartiene allo stesso proprietario.

Testo vigente dal 25 marzo 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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