Art. 3 — Identificazione dei venditori esclusi

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi. Per determinare se un venditore che e' un'entita' sia un venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore medesimo. Per determinare se un venditore sia un venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 3) e 4), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale dei dati di cui dispone.

Testo vigente dal 25 marzo 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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