Art. 11 — Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le parole: «I consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «gli Organismi collettivi di difesa»; al comma 2 la parola: «consorzi» e' sostituita dalle seguenti: «Organismi collettivi di difesa».
Testo vigente dal 13 aprile 2018
