Art. 2 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla rubrica, dopo le parole: «Polizze assicurative» sono aggiunte le seguenti: «e fondi di mutualizzazione»;
- b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le finalita' e per gli eventi di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, in conformita' alla normativa europea ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.»;
- c)il comma 2 e' abrogato;
- d)il comma 3 e' abrogato;
- e)il comma 4 e' abrogato;
- f)al comma 5, le parole: «i consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «gli Organismi collettivi»;
- g)al comma 5-ter, l'ultimo periodo e' abrogato. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Polizze assicurative sperimentali). - 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali:
- a)le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa a causa degli eventi di cui all'articolo 1 e la variazione del prezzo di mercato;
- b)le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantita' e qualita' a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici. 2. Le polizze sperimentali di cui al comma 1 possono avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
Testo vigente dal 13 aprile 2018
