Art. 10 — Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
All'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti riconosciuti e' sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale.»;
- b)il comma 2 e' abrogato;
- c)il comma 2-bis e' abrogato.
Testo vigente dal 13 aprile 2018
