Art. 7 — Servizi di rete
Nell'ambito del sistema pubblico di connettivita' e cooperazione sono erogati i seguenti servizi per i set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale, nonche' per i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma del presente decreto:
- a)servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati;
- b)servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati;
- c)servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente;
- d)servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilita';
- e)servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali. I servizi di cui al comma 1 tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati. Ai fini dei servizi di ricerca cui al comma 1, lettera a), e' applicata almeno la combinazione di criteri di ricerca indicata di seguito:
- a)parole chiave;
- b)classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;
- c)qualita' e validita' dei set di dati territoriali;
- d)grado di conformita' alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario;
- e)localizzazione geografica;
- f)condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;
- g)autorita' pubbliche responsabili dell'istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. ((Un servizio)) di ricerca di cui al comma 1 e' garantito sulla base del repertorio nazionale dei dati territoriali di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Al fine di ridurre il proliferare della spesa per sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente disponibili i dati atti all'analisi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA, ferma restando la proprieta' e la responsabilita' del dato da parte delle altre autorita' pubbliche, cura la progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il tramite della rete SINAnet. ((Tale servizio sara' inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilita', comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Testo vigente dal 21 agosto 2014
