Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
- a)infrastruttura per l'informazione territoriale - INSPIRE: i metadati; i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto;
- b)dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localita' o un'area geografica specifica;
- c)set di dati territoriali: una collezione di dati territoriali identificabili;
- d)servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set dei medesimi dati o sui metadati connessi;
- e)oggetto territoriale: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una localita' o un'area geografica specifica;
- f)metadati: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;
- g)interoperabilita': la possibilita' per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato;
- h)geoportale INSPIRE: un sito internet, o equivalente, che fornisce l'accesso, a livello europeo, ai servizi di cui all'articolo 7;
- i)autorita' pubblica:
- 1)qualsiasi amministrazione pubblica, a livello statale, regionale o locale, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, gli organi consultivi pubblici;
- 2)qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attivita' o servizi specifici aventi attinenza con l'ambiente;
- 3)qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia responsabilita' o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui ai numeri 1) o 2).
- l)l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale: la base dati informatizzata dei cataloghi, disponibili con strumenti telematici, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, disponibili in formato elettronico;
- m)geoportale nazionale: un sito internet, o equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'articolo 7.
Testo vigente dal 21 agosto 2014
