Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano i set dei dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III creano, per tali set di dati, i metadati ((in conformita' con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e)) secondo le modalita' esecutive e temporali di cui al presente articolo. Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati territoriali detenute da piu' autorita' pubbliche o per conto di piu' autorita' pubbliche, le disposizioni del presente decreto si applicano solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all'articolo 11, individua la versione di riferimento nel caso in cui quest'ultima non sia univocamente identificata. I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:

  • a)conformita' dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione definite a livello comunitario;
  • b)condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi relativi e, se del caso, corrispondenti canoni;
  • c)qualita' e validita' dei set di dati territoriali;
  • d)autorita' pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi;
  • e)limitazioni dell'accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell'articolo 9, comma 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 GIUGNO 2014, N. 91)). Le autorita' pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I e II forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2010. Le autorita' pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate all'Allegato III forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013. Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui al presente decreto aggiornano i metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi corrispondenti entro novanta giorni dal collaudo o dalla validazione o dall'adozione dei set di dati territoriali nuovi o aggiornati.

Testo vigente dal 21 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2010 al 21 agosto 2014. 62 parole tolte, 32 parole aggiunte in 2 capoversi.

… agli Allegati I, II e III creano, per tali set di dati, i metadati aggiunto: in conformita' con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e secondo le modalita' esecutive e temporali di cui al presente articolo. Nel caso …

e) limitazioni dell'accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell'articolo 9, comma 4. tolto: In fase di prima applicazione e sino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le regole tecniche per la definizione dei metadati, elaborate in conformita' alle disposizioni di esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1205 del 2008 ed alle Linee guida della Commissione europea, sono definite all'Allegato IV aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 GIUGNO 2014, N. 91. Le autorita' pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;32~art4 · fonte del testo

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