Ai fini del coordinamento diretto dei contributi di tutti i soggetti interessati all'efficace funzionamento ai vari livelli di amministrazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 'Tavolo di Coordinamento Stato - regioni per il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale' costituito con Atto n. 1367 del 17 gennaio 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e' trasferito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed assume la denominazione di 'Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale' e la sua composizione e' adeguata secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale e' organo di raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali, nonche' di indirizzo tecnico all'azione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della predisposizione dei provvedimenti atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il servizio di segreteria tecnica per la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale anche al fine del coordinamento dei contributi, tra gli altri, degli utilizzatori, dei produttori terzi e dei fornitori di servizi a valore aggiunto relativamente all'individuazione di pertinenti set di dati, alla valutazione delle esigenze degli utilizzatori, all'invio di informazioni sulle pratiche in uso e ad un feedback sull'attuazione del presente decreto. Lo svolgimento di tali attivita' possono essere anche garantite attraverso consultazioni pubbliche telematiche. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, con il supporto della Consulta di cui al comma 1, la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle disposizioni di esecuzione e delle linee guida adottate a livello comunitario ai fini della attuazione del presente decreto. La Consulta di cui al comma 1, e' presieduta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' costituita da un massimo di 50 componenti. Sono membri di diritto della Consulta:

  • a)un rappresentante per ciascuno degli organi cartografici dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68;
  • b)un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
  • c)un rappresentante del Ministero della difesa;
  • d)un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  • e)un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • f)un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
  • g)un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
  • h)un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
  • i)un rappresentante del Ministero della salute;
  • k)un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
  • l)un rappresentante dell'ISPRA;
  • m)un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
  • n)un rappresentante della DIGITPA;
  • o)un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
  • p)un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono definite le modalita' di funzionamento della Consulta e sono determinati gli eventuali ulteriori rappresentanti delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti, istituti ed organismi nazionali, nonche' gli eventuali ulteriori rappresentanti degli enti locali. Con il medesimo provvedimento sono anche individuate, nell'ambito della Consulta, una o piu' sezioni tecniche per l'attivita' istruttoria su specifiche tematiche di competenza dell'Organo, tra cui almeno una sezione denominata "Tavolo tecnico di cooperazione" tra il livello nazionale ed il livello regionale per la realizzazione di un sistema coordinato e condiviso per il governo, la tutela, il monitoraggio ed il controllo dell'ambiente, del territorio e del mare, nell'ambito del SINAnet. I rappresentanti delle regioni, d'intesa con l'ISPRA, curano il raccordo tecnico ed informativo con le Agenzie ambientali, regionali e provinciali. La partecipazione alla Consulta di cui al comma 1 non comporta compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al fine di ridurre i costi di funzionamento della Consulta a carico delle amministrazioni e di massimizzarne l'efficacia operativa, le sessioni di lavoro possono essere anche condotte attraverso strumenti di teleconferenza, videopresenza o altre modalita' di gestione dei flussi informativi attraverso strumenti telematici che assicurino, comunque, parita' di partecipazione ai processi decisionali a tutti i rappresentanti.

Testo vigente dal 9 marzo 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;32~art11 · fonte del testo

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