Art. 9 — Tirocinio di adattamento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 2003 al 24 novembre 2007. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attivita' corrispondente alla professione in relazione alla quale e' richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilita' di un professionista abilitato. Il tirocinio puo' essere accompagnato da una formazione complementare. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale. In caso di valutazione finale sfovorevole, il tirocinio puo' essere ripetuto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;319~art9 · fonte del testo
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