Art. 13 — Competenze per il riconoscimento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 2003 al 24 novembre 2007. 265 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
tolto: a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato C al presente decreto. L'allegato puo' essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera b) del precedente art. 8;
tolto: b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d);
tolto: c) il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie;
tolto: d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di istruzione secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria;
tolto: e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attivita' professionali per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o della normativa in materia di contratti aventi finalita' formativa;
tolto: f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime;
tolto: f-bis) il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per le attivita' afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attivita' che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;
tolto: g) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ogni altro caso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;319~art13 · fonte del testo
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