Art. 6 — Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero

I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia:

  • a)su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
  • b)in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa ((eventuale)) integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente ((, a scelta del richiedente,)) nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. Il tirocinio di adattamento, della durata ((massima)) di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilita' di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed e' oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 e' riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione. ((4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, e' indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56)). Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
  • a)sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonche' le modalita' di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessita' di una dichiarazione preventiva dell'interessato, ((efficace per dodici mesi,)) da presentare ((all'atto della prima prestazione)) in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresi', la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;
  • b)le modalita' di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.

Testo vigente dal 1 maggio 2024

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b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa aggiunto: eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistenteaggiunto: , a scelta del richiedente, nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. Il tirocinio di adattamento, della durata aggiunto: massima di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilita' di un professionista … prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione. aggiunto: 4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, e' … una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali aggiunto: e le competenze linguistiche possedute dal richiedente tolto: nelle materie di cui all'articoloaggiunto: , ai sensi dell'articolo 4, comma 1tolto: . Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma 1, e' richiesto il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, e' richiesto il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g) aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente …

… legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessita' di una dichiarazione preventiva dell'interessato, tolto: da presentare di volta in volta aggiunto: efficace per dodici mesi, da presentare all'atto della prima prestazione in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresi', la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2023-12-13;190~art6 · fonte del testo

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