Art. 4 — Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003
All'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.».
Testo vigente dal 30 dicembre 2004
