Art. 5 — Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003
All'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel processo con pluralita' di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.».
Testo vigente dal 30 dicembre 2004
