Art. 2 — Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003
All'articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche»;
- b)dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non puo' essere inferiore a venti ne' superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate.».
Testo vigente dal 30 dicembre 2004
