Art. 4 — Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283
All'articolo 12-ter, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammenda, anche se alternativa».
Testo vigente dal 20 marzo 2024
