Art. 1 — Modifiche al codice penale
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 582, secondo comma, le parole: «61, numero 11-octies),» sono soppresse e dopo la parola: «583» sono inserite le seguenti: «, 583-quater, secondo comma, primo periodo,»;
- b)all'articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «dal primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonche' dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),».
Testo vigente dal 20 marzo 2024
