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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2003 al 1 gennaio 2006. 609 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: L'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 33 (Margine di solvibilita) 1. Le imprese debbono disporre costantemente di un margine di solvibilita' sufficiente per l'intera attivita' da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 35. 2. Il margine di solvibilita' disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

tolto: a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

tolto: b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

tolto: c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;

tolto: d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

tolto: 3. Agli effetti del presente articolo, il patrimonio netto dell'impresa e' diminuito dell'importo degli attivi immateriali iscritti nella macroclasse B, punti 3, 4 e 5 dello stato patrimoniale di cui all'allegato 1 della nota integrativa prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale, del quaranta per cento delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare e delle altre spese di acquisizione di cui ai punti 1 e 2 della medesima macroclasse B ed infine dell'importo iscritto in bilancio per le azioni o quote proprie e di societa' controllanti. 4. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilita' disponibile:

tolto: a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 34, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;

tolto: b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto. Tale limite e' da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 34, comma 8.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, su richiesta motivata dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, i seguenti ulteriori elementi:

tolto: a) la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che sia stato versato almeno il cinquanta per cento di questo capitale sociale o fondo sottoscritti, sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto;

tolto: b) le plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purche' tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza del venti per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-03;307~art9 · fonte del testo

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