Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2003 al 1 gennaio 2006. 889 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: L'articolo 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 34 (Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilita' disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari) 1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purche' sussistano accordi vincolanti in base al quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, i prestiti stessi abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. 2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, a condizione che i documenti che ne regolano l'emissione:
tolto: a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'ISVAP;
tolto: b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
tolto: c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;
tolto: d) per i prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
tolto: e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.
tolto: 3. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalita' ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, essa intende mantenere le condizioni di solvibilita', tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita' richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato al fini del margine di solvibilita' disponibile provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettera c), e 3 non precludono la possibilita' di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP. 5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza puo' essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP. 6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalita' e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilita', l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilita' disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita' richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP puo' essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. 7. Per i prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza l'esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comporta la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3. 8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata purche' non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 33, possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:
tolto: a) e' previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso puo' essere modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP;
Mostra gli altri 5 capoversi cambiati
tolto: b) e' esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilita' su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta secondo le modalita' di cui al comma 6;
tolto: c) e' prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilita' di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilita' richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilita' disponibile;
tolto: d) e' stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del portatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;
tolto: e) e' prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacita' del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attivita'. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilita' richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operativita' della clausola di assorbimento delle perdite.
tolto: 9. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo, le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari possono essere considerati ai fini della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione e di solvibilita' della relativa controllante, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209