Art. 2 — Margine di solvibilità
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2003 al 1 gennaio 2006. 923 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: L'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' sostituito dal seguente: "Art. 33 (Margine di solvibilita) 1. Le imprese dispongono costantemente di un margine di solvibilita' sufficiente per la complessiva attivita' da esse esercitate nel territorio della Repubblica italiana ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'art. 35. 2. Il margine di solvibilita' disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
tolto: a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
tolto: b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;
tolto: c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
tolto: d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
tolto: 3. Agli effetti del presente articolo, il patrimonio netto dell'impresa e' diminuito dell'importo degli attivi immateriali iscritti nella macroclasse B, punti 2, 3, 4 e 5 dello stato patrimoniale di cui all'allegato 2 alla nota integrativa prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale nonche', per il punto 1 della medesima macroclasse B, dell'importo eccedente il massimo consentito di cui al successivo comma 5, lettera b) ed infine, dell'importo iscritto in bilancio per le azioni o quote proprie e di societa' controllanti. 4. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilita' disponibile:
tolto: a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 34, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;
tolto: b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di' solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto. Tale limite e' da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 34, comma 8.
tolto: 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, su richiesta motivata dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, i seguenti ulteriori elementi:
tolto: a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al cinquanta per cento degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al venticinque per cento del piu' basso fra il margine di solvibilita' disponibile e il margine di solvibilita' richiesto. L'importo degli utili futuri, al netto della parte rilevata che origini dalle plusvalenze nette di cui al la lettera c), si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore puo' essere al massimo pari a sei. L'utile annuo stimato non puo' superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attivita' dei rami I, II, III e IV di cui al punto A) ed in quelle di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I. L'impresa dovra' presentare una relazione, redatta dall'attuario incaricato di cui all'articolo 20-bis, che convalidi la plausibilita' della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilita' di utilizzo degli utili futuri alla scadenza del periodo transitorio;
tolto: b) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non puo' tuttavia superare il tre virgola cinque per cento della somma delle differenze fra i capitali "vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa e' ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare. L'impresa dovra' presentare una relazione, redatta dall'attuario incaricato di cui all'articolo 20-bis attestante i criteri e le modalita' di calcolo dell'importo che si intende utilizzare;
tolto: c) le plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purche' tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza del dieci per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto;
tolto: d) la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che ne sia stato versato almeno il cinquanta per cento, sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-03;307~art2 · fonte del testo
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