Art. 4 — Determinazione e calcolo del margine di solvibilità richiesto
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2003 al 1 gennaio 2006. 623 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: L'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' sostituito dal seguente: "Art. 35 (Determinazione e calcolo del margine di solvibilita) 1. Il margine di solvibilita' si calcola come segue, secondo i rami esercitati:
tolto: a) per le assicurazioni di cui ai numeri I e II del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il margine di solvibilita', deve essere pari alla somma dei seguenti risultati:
tolto: 1) l'importo pari al quattro per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette ed alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non puo' in nessun caso essere inferiore all'ottantacinque per cento;
tolto: 2) l'importo pari allo zero virgola tre per cento dei capitali sotto rischio non negativi, moltiplicato per il rapporto esistente per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza deduzione della riassicurazione; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al cinquanta per cento. Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata e' pari allo zero virgola uno per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota e' pari allo zero virgola quindici per cento;
tolto: b) per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I l'importo del margine di solvibilita' deve essere calcolato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, fatta eccezione per l'articolo 39 di detto decreto;
tolto: c) per l'assicurazione malattia, di cui al numero IV del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il margine di solvibilita' deve essere pari alla somma dei seguenti risultati:
tolto: 1) l'importo pari al quattro per cento delle riserve matematiche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo;
tolto: 2) il margine di solvibilita' calcolato a norma degli articoli 36, 37, 37-bis e 38 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Tuttavia la condizione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), concernente la costituzione di una riserva di senescenza, puo' essere sostituita dalla condizione che si tratti di un'assicurazione di gruppo;
tolto: d) per le operazioni di capitalizzazione, di cui al numero V del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il margine di solvibilita' si calcola come indicato al comma 1, lettera a), numero 1);
tolto: e) per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto A) della tabella di cui all'allegato I, e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, il margine di solvibilita' deve essere pari alla somma dei seguenti risultati:
tolto: 1) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo pari al quattro per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1);
tolto: 2) qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'uno per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1);
tolto: 3) qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni, l'importo pari al venticinque per cento delle spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio;
tolto: 4) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalita', un importo pari allo zero virgola tre per cento dei capitali sotto rischio non negativi, eventualmente ridotto come indicato al comma 1, lettera a), numero 2)".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-03;307~art4 · fonte del testo
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