Art. 12 — Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2003 al 1 gennaio 2006. 396 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 37 (Calcolo del margine di solvibilita' in rapporto all'onere medio dei sinistri) 1. margine di solvibilita' in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola secondo quanto previsto nel presente articolo. 2. Si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per le assicurazioni dirette nel corso degli ultimi tre esercizi, si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi per rischi accettati in riassicurazione al lordo delle quote a carico dei retrocessionari e si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite alla fine dell'ultimo esercizio, per le assicurazioni dirette e per i rischi accettati in riassicurazione. 3. Dall'importo cosi' ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli ultimi tre esercizi e l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato sia per le assicurazioni dirette che per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, ai sensi dell'articolo 35, e' di sette esercizi, si deduce l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato. 4. Agli effetti del calcolo di cui ai commi precedenti e' aumentato del cinquanta per cento l'ammontare dei sinistri pagati, dei recuperi e delle riserve sinistri concernenti i rami 11, 12 e 13 indicati al punto A) della tabella allegata. 5. La terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'articolo 35, dell'ammontare ottenuto in base ai commi precedenti e' ripartita in due quote, la prima fino a trentacinque milioni di euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare. 6. Il margine di solvibilita' e' calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del ventisei per cento e sulla seconda quella del ventitre' per cento e si sommano gli importi cosi' ottenuti. L'ammontare che ne deriva e' moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'importo dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori e l'ammontare complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al cinquanta per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura dei cinquanta per cento. 7. Per le imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza, l'importo dei sinistri pagati e' costituito anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-03;307~art12 · fonte del testo
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