Art. 9 — Disposizioni finali
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le disposizioni ivi contenute, nonche' le eventuali successive modifiche, sono notificate, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento, alla Commissione.
Testo vigente dal 14 ottobre 2009
