Art. 4 — Sponsorizzazione di eventi e di attività
La sponsorizzazione di un evento o di un'attivita' e' vietata qualora gli stessi si svolgano contemporaneamente in piu' di uno Stato appartenente alla Comunita' europea ovvero il cui organizzatore sia costituito da piu' soggetti residenti in piu' di uno Stato della Comunita'. E' vietata altresi' la sponsorizzazione di un evento che per quanto attiene la sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)). E' vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti.
Testo vigente dal 12 aprile 2007
