Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
- a)prodotti del tabacco: tutti i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati se costituiti, anche parzialmente, di tabacco;
- b)pubblicita': ogni forma di comunicazione commerciale che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
- c)sponsorizzazione: qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento, un'attivita' o una persona che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
- d)servizi della societa' dell'informazione: i servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 20 dicembre 2004
