Art. 3 — Pubblicità radiofonica
E' vietata la pubblicita' radiofonica a favore dei prodotti del tabacco. I programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui principale attivita' consista nella fabbricazione o vendita di prodotti del tabacco.
Testo vigente dal 20 dicembre 2004
