Sono vietate le attivita' di ((pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti)) poste in essere ((in relazione all'organizzazione)) di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalita' di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. Costituiscono attivita' di ((pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie)) vietate ai sensi del comma 1:

  • a)la creazione di un collegamento ((anche)) indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 ((,)) idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identita' degli sponsor ufficiali;
  • b)la falsa ((rappresentazione o)) dichiarazione nella propria pubblicita' di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1;
  • c)la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo;
  • d)la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore ((il pubblico)) circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore ((o con i soggetti da questo autorizzati)). Non costituiscono attivita' di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi di cui al comma 1.

Testo vigente dal 13 maggio 2020

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 13 maggio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 2020 al 13 maggio 2020. 3 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.

Sono vietate le attivita' di pubblicizzazione tolto: parassitaria aggiunto: e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in tolto: occasione aggiunto: relazione all'organizzazione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalita' di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. Costituiscono attivita' di pubblicizzazione tolto: parassitaria aggiunto: e commercializzazione parassitarie vietate ai sensi del comma 1:

a) la creazione di un collegamento aggiunto: anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1aggiunto: , idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identita' degli sponsor ufficiali;

b) la falsa aggiunto: rappresentazione o dichiarazione nella propria pubblicita' di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1;

… cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore aggiunto: il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore aggiunto: o con i soggetti da questo autorizzati. Non costituiscono attivita' di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-11;16~art10 · fonte del testo

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