Art. 37 — Ordinamento
Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti ((non puo' essere superiore a tre)), in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto ((, e il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.)) Il ministero si avvale altresi' degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.
Testo vigente dal 2 marzo 2021
