Art. 5 — Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.".
Testo vigente dal 30 dicembre 2002
