Art. 29 — Ordinamento
Il Ministero si articola ((in non piu' di quattro dipartimenti e)) in non piu' di nove direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'articolo 28. Il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonche', sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Testo vigente dal 17 agosto 2023
