Art. 47 — Ordinamento
Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a quindici, ivi ((compresi)) i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 GENNAIO 2004, N. 29. Presso il ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunita' di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Testo vigente dal 17 agosto 2023
