Art. 3-ter — Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy
All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "si articola" sono inserite le seguenti: "in non piu' di quattro dipartimenti e". 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy
Testo vigente dal 17 agosto 2023
