Art. 5 — Componenti d'interoperabilità
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2007, n. 163.
Abrogato dal 23 ottobre 2007
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2007, n. 163.
Abrogato dal 23 ottobre 2007
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 2001 al 23 ottobre 2007. 740 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la realizzazione dei sottosistemi relativi al sistema nazionale ferroviario ad alta velocita' sono utilizzati esclusivamente componenti d'interoperabilita' aventi i requisiti di cui all'allegato III. La conformita' dei componenti d'interoperabilita' di cui all'allegato IV ai requisiti previsti dall'allegato III deve essere attestata dalla dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego. La conformita' di un componente d'interoperabilita' ai requisiti di cui all'allegato III applicabili e' stabilita con riferimento alle pertinenti specifiche europee. In mancanza di specifiche europee, l'Amministrazione competente comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le norme e le specifiche tecniche vigenti applicate per soddisfare i requisiti essenziali. Il fabbricante o il suo mandatario redige la dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di un componente di interoperabilita' secondo le disposizioni di cui all'allegato IV. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 5, la valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego e' effettuata da un organismo notificato. Se i componenti d'interoperabilita' sono oggetto di altre direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego indica che i componenti d'interoperabilita' rispondono anche ai requisiti ivi previsti. Gli obblighi di cui ai commi 5 e 7, qualora non assolti dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita', sono a carico di chiunque immette sul mercato componenti di interoperabilita' o assembla i medesimi componenti o parti degli stessi di diversa origine, o produce componenti per uso proprio. I componenti di interoperabilita' muniti della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego sono sottoposti a interventi di verifica e manutenzione da parte degli utilizzatori atti a garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti essenziali, nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni adottate dal Gestore dell'infrastruttura. Non e' consentita l'immissione nel mercato dei componenti di interoperabilita' privi di idonea dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, ne' la loro utilizzazione in modo difforme dalla loro destinazione. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire trenta milioni e non superiore a lire centottanta milioni. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente applicabili. L'amministrazione competente svolge l'attivita' di vigilanza rivolta alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 8. Se, nel corso dell'attivita' di vigilanza, viene rilevato che un componente di interoperabilita', pur munito della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali o, comunque, le disposizioni del presente decreto, l'Amministrazione competente, anche su segnalazione del Gestore dell'infrastruttura, adotta tutte le misure opportune per limitarne il campo di applicazione ovvero per vietarne l'impiego o per ritirarlo dal mercato, dandone notizia al gestore dell'infrastruttura. Quando il Gestore dell'infrastruttura rileva le carenze di cui al presente comma, ne informa immediatamente l'amministrazione competente adottando le misure urgenti necessarie per evitare l'impiego del componente in questione, relativamente al sottosistema in cui e' inserito. I provvedimenti di cui al comma 12 sono opportunamente motivati e comunicati ai fabbricanti o ai loro mandatari stabiliti nella Comunita', che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti. L'amministrazione competente informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, esponendo i motivi della decisione e precisando in particolare se la non conformita' che rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali, deriva da una inosservanza dei requisiti essenziali, da una non corretta applicazione delle specifiche europee, a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche, oppure da una carenza delle specifiche europee. Qualora risulti che determinate specifiche europee non soddisfano i requisiti essenziali, l'Amministrazione competente richiede alla Commissione il ritiro parziale o totale di tali specifiche dalle pubblicazioni in cui sono iscritte, o la loro modifica. L'organismo notificato che effettua una valutazione di conformita' positiva per un componente di interoperabilita', risultato non conforme all'atto dei successivi accertamenti svolti dal Gestore dell'infrastruttura o dall'Amministrazione competente, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire trenta milioni e non superiore a lire centottanta milioni. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente applicabili. Il soggetto che ha rilasciato una dichiarazione CE di conformita' per un componente di interoperabilita' risultato non conforme agli accertamenti comunque disposti dal Gestore dell'infrastruttura o dall'Amministrazione componente, e' tenuto a ripristinare la conformita' del componente. Nel caso non sia possibile ripristinare la conformita', o il soggetto interessato non vi provveda, la medesima amministrazione o il gestore dell'infrastruttura adottano le misure opportune per evitare l'utilizzazione del componente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-24;299~art5 · fonte del testo
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