Art. 7 — Altri illeciti
Il mancato rispetto delle inibizioni previste agli articoli 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro diecimila a euro cinquantamila)). Le sanzioni di cui agli articoli da 1 a 6, sono aumentate di tre volte in caso di reiterazione dello stesso illecito.
Testo vigente dal 29 maggio 2026
