Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o piu' Consorzi di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 1, 2 e 5. L'attivita' di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed e' equiparata a quella prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le procedure per presentare ricorso avverso le determinazioni del soggetto che accerta la violazione.

Testo vigente dal 15 dicembre 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;297~art8 · fonte del testo