Al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o da eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ovvero svolge attivita' che risulta incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, non avendo ottemperato alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro diecimila a euro cinquantamila)). Il Consorzio di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle sue attivita' pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:

  • a)discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversita' di trattamento non e' contemplata dallo statuto del Consorzio stesso;
  • b)porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al Consorzio;
  • c)violare le disposizioni impartite con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410, concernente la ripartizione dei costi, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro ventimila a euro sessantamila)).

Testo vigente dal 29 maggio 2026

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 2004 al 29 maggio 2026. 4 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

… alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria tolto: di aggiunto: da euro diecimila a euro cinquantamila. Il Consorzio di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle sue attivita' pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:

c) violare le disposizioni impartite con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410, concernente la ripartizione dei costi, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria tolto: di euro sessantaduemila aggiunto: da euro ventimila a euro sessantamila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;297~art6 · fonte del testo