Art. 4 — Inadempienze della struttura di controllo
Alla struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorita' pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro diecimila a euro cinquantamila)). La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attivita' incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e fatta salva la facolta' del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio. 4 La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attivita' di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro ventimila a euro sessantamila)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale con sentenza 11 gennaio - 10 marzo 2023, n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 15/03/2023, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «di euro cinquantamila», anziche' «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro»".
Testo vigente dal 29 maggio 2026
