Art. 5 — Tutela dei Consorzi incaricati
L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Consorzio gia' riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro cinquemila a euro venticinquemila)) ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attivita' rientranti tra quelle indicate al citato comma 15 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro duemila a euro diecimila)).
Testo vigente dal 29 maggio 2026
