Art. 12 — Mobilità con le università
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 138.
Abrogato dal 20 giugno 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 138.
Abrogato dal 20 giugno 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1999 al 20 giugno 2003. 221 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Previa convenzione tra universita' e INAF, i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attivita' di ricerca presso le strutture dell'INAF. Previa convenzione tra universita' e INAF, il personale di ricerca dell'INAF puo' essere autorizzato per periodi predeterminati a svolgere attivita' di ricerca e didattiche presso le strutture delle universita'. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata delle attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso l'INAF puo' comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici. Previo accordo tra le universita' e l'INAF possono essere effettuati dagli studenti universitari, presso l'Istituto, periodi di tirocinio e stages formativi, anche ai fini della preparazione della tesi di laurea. I regolamenti di cui all'articolo 7 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;296~art12 · fonte del testo
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