Art. 12 — Mobilità con le università
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 127.
Abrogato dal 7 giugno 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 127.
Abrogato dal 7 giugno 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1999 al 7 giugno 2003. 283 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le universita' possono attribuire per contratto, stipulato ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 2 maggio 1998, n. 242, corsi ufficiali o integrativi di insegnamento al personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche. Previa convenzione tra universita' e C. N.R., i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attivita' di ricerca presso gli istituti del C.N.R. Previa convenzione tra universita' e C.N.R., il personale di ricerca del C.N.R. puo' essere autorizzato per periodi predeterminati a svolgere attivita' di ricerca presso gli istituti scientifici delle universita'. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata delle attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso il C.N.R. puo' comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici. I regolamenti di cui all'articolo 7 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-30;19~art12 · fonte del testo
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