Art. 13 — Norme transitorie
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 138.
Abrogato dal 20 giugno 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 138.
Abrogato dal 20 giugno 2003
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1999 al 20 giugno 2003. 296 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il presidente ed il consiglio direttivo di cui all'articolo 4 sono rispettivamente nominati e costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'istituto e' costituito alla data di insediamento del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di insediamento, predispone e delibera gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture, nonche' di amministrazione, contabilita' e finanza che sottopone al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni e comunque predispone quanto necessario per l'avvio dell'attivita' dell'Istituto. Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 gli osservatori astronomici e astrofisici perdono la personalita' giuridica, si trasformano nella rete scientifica dell'istituto e l'INAF subentra nei rapporti attivi e passivi che fanno capo ad essi, nonche' al Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica (CNAA). Il termine del mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA), di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982, e' differito sino alla data di insediamento del consiglio direttivo dell'INAF; a tale data il CRA e' soppresso e le sue funzioni sono esercitate dal consiglio direttivo dell'INAF fino alla data di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatte salve le deliberazioni e gli atti adottati dal medesimo Consiglio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli organi degli osservatori astronomici ed astrofisici sono prorogati fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, nella composizione in essere e nelle funzioni di cui sono titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;296~art13 · fonte del testo
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