Art. 11 — Personale
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138)). Il personale di ricerca e' inquadrato nel ruolo tecnico corrispondente di cui al comma 1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del medesimo personale resta disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163. Il reclutamento degli astronomi straordinari, degli astronomi associati e dei ricercatori astronomi avviene secondo le procedure previste dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1998, n. 390, con le seguenti integrazioni e modificazioni:
- a)i bandi sono indetti dal direttore amministrativo dell'Istituto, previa delibera del consiglio direttivo;
- b)della commissione incaricata della valutazione comparativa fa parte, oltre ai membri eletti, un componente designato dal consiglio direttivo fra gli astronomi ordinari per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di astronomo straordinario e fra gli astronomi ordinari ed associati per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di astronomo associato e di ricercatore astronomo. L'elettorato attivo e passivo per la costituzione delle commissioni e' attribuito, per le rispettive categorie, agli astronomi straordinari e ordinari, agli astronomi associati e ai ricercatori astronomi, in servizio presso l'Istituto, nonche' ai professori universitari di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari del settore scientificodisciplinare di astronomia e astrofisica;
- c)la regolarita' formale degli atti della commissione e' accertata con atto del presidente dell'Istituto;
- d)le attribuzioni del consiglio di facolta' previste dalla legge n. 210 del 1998 sono svolte dal consiglio direttivo;
- e)gli idonei delle valutazioni comparative bandite dall'Istituto possono essere nominati in ruolo per chiamata da universita' e l'Istituto puo' nominare in ruolo per chiamata candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientificodisciplinare, secondo le modalita' previste dalla legge n. 210 del 1998;
- f)assimilazione ad altro concorso di universita' per il settore di astronomia e astrofisica ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere i), l), m), dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138)).
Testo vigente dal 20 giugno 2003
