Art. 9 — Obbligo di custodia dei documenti riguardanti il subappaltatore o le affiliate
Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ACCREDIA i documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento.
Testo vigente dal 6 marzo 2026
