Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ACCREDIA i documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento.

Testo vigente dal 6 marzo 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29~art9 · fonte del testo